IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria, e commercio e per la marina mercantile; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Agli operai e impiegati con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, che risultano in servizio alla data del 26 luglio 1946 o che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 13, spetta a titolo di premio della Repubblica per una volta tanto una gratifica di L. 3000 per gli uomini e le donne capo famiglia e di L. 1500 per quelli non aventi la qualifica predetta. Il premio non compete: a) ai lavoratori che hanno una retribuzione complessiva media mensile superiore a L. 25.000 lorde fatta esclusione delle prestazioni, compensi e indennita' previsti alla lettera b) dell'art. 1 dei decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692; b) ai lavoratori a domicilio che non abbiano un rapporto continuativo di lavoro; c) ai mezzadri, coloni parziari e soci minori nella societa'; d) ai lavoratori retribuiti esclusivamente mediante partecipazione al prodotto, salvo per i marittimi della pesca, quanto disposto dall'art. 5. Sono compresi, invece, tra i lavoratori indicati al 1° comma i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro opera alle dipendenze delle societa' e degli enti stessi, nonche' i lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorita' proposte alla disciplina del lavoro portuale. Sono ritenuti in servizio anche i lavoratori temporaneamente assenti per malattia, infortunio, ferie, gravidanze e puerperio, regolari permessi, sospensioni non disciplinari ed aspettative con assegni di durata non superiore ai sei mesi, salve le disposizioni dell'art. 20 per quanto riguarda i marittimi.