IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  per  l'interno, per il tesoro, per la
grazia  e  giustizia,  per  le  finanze,  per  i lavori pubblici, per
l'agricoltura   e  foreste,  per  i  trasporti,  per  l'industria,  e
commercio e per la marina mercantile;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Agli  operai e impiegati con rapporto di lavoro gia' assoggettabile
alla  disciplina  del  contratto  collettivo  ai  sensi della legge 3
aprile  1926,  n.  563,  e  successive  modifiche e integrazioni, che
risultano  in  servizio alla data del 26 luglio 1946 o che si trovino
nelle  condizioni previste dal successivo art. 13, spetta a titolo di
premio  della Repubblica per una volta tanto una gratifica di L. 3000
per  gli  uomini e le donne capo famiglia e di L. 1500 per quelli non
aventi la qualifica predetta.
  Il premio non compete:
    a)  ai  lavoratori  che  hanno una retribuzione complessiva media
mensile   superiore   a   L.  25.000  lorde  fatta  esclusione  delle
prestazioni, compensi e indennita' previsti alla lettera b) dell'art.
1 dei decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692;
    b)  ai  lavoratori  a  domicilio  che  non  abbiano  un  rapporto
continuativo di lavoro;
    c) ai mezzadri, coloni parziari e soci minori nella societa';
    d)    ai    lavoratori    retribuiti    esclusivamente   mediante
partecipazione al prodotto, salvo per i marittimi della pesca, quanto
disposto dall'art. 5.
  Sono compresi, invece, tra i lavoratori indicati al 1° comma i soci
di  societa'  e  di  enti  in genere cooperativi, anche di fatto, che
prestino  la  loro  opera alle dipendenze delle societa' e degli enti
stessi,   nonche'  i  lavoratori  iscritti  nei  ruoli  tenuti  dalle
autorita' proposte alla disciplina del lavoro portuale.
  Sono  ritenuti  in  servizio  anche  i  lavoratori  temporaneamente
assenti  per  malattia,  infortunio,  ferie,  gravidanze e puerperio,
regolari  permessi,  sospensioni  non disciplinari ed aspettative con
assegni  di  durata  non superiore ai sei mesi, salve le disposizioni
dell'art. 20 per quanto riguarda i marittimi.