IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla ha proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi avranno efficacia fino al 15 ottobre 1947 Legge 13 giugno 1942, n. 788, concernente la re pressione del giuoco d'azzardo; Decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944 n. 194, disponente la temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva; Decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944 n. 197, riguardante l'aumento temporaneo dei termine per procedere a giudizio direttissimo; Decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944 n. 406, recante modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 novembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - GULLO Visto il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte del conti, addi' 27 novembre 1946 Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 197. - FRASCA