IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 5 ottobre 1946, n. 193, recante sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Mistero dell' alimentazione e l'istituzione di un Alto Commissariato dell'alimentazione; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 a. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consigli del Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'agricoltura, e le foreste e per l'industria ed il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Tutto il latte vaccino o bufalino prodotto, fatta eccezione per i quantitativi riconosciuti per il fabbisogno familiare ed aziendale dei produttori, deve essere destinato al consumo diretto e all' utilizzazione industriale secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.