IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  stato  5
ottobre 1946, n. 193, recante sanzioni relative alla  disciplina  dei
consumi, del  commercio  e  del  conferimento  di  prodotti  agricoli
soggetti a vincolo; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre  1945,  n.
838, concernente la soppressione del Mistero  dell'  alimentazione  e
l'istituzione di un Alto Commissariato dell'alimentazione; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 a. 151; 
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consigli del Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  coi  Ministri  per  l'agricoltura,  e  le  foreste  e   per
l'industria ed il commercio; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutto il latte vaccino o bufalino prodotto, fatta eccezione  per  i
quantitativi riconosciuti per il fabbisogno  familiare  ed  aziendale
dei produttori, deve essere  destinato  al  consumo  diretto  e  all'
utilizzazione  industriale  secondo  le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto.