UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. E' vietata l'esportazione dal territorio dello Stato del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose. Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e con il Ministro per il commercio estero, ha tuttavia la facolta' di consentire deroghe al divieto di esportazione di cui al comma precedente e di stabilire le relative condizioni e modalita' di attuazione.