UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita', a Noi delegata;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria  e  commercio,  di
concerto  con  i  Ministri  per il tesoro, per gli affari esteri, per
l'interno e per la grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  E'  vietata  l'esportazione dal territorio dello Stato del platino,
dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.
  Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria
ed  il  commercio,  e  con  il  Ministro  per il commercio estero, ha
tuttavia la facolta' di consentire deroghe al divieto di esportazione
di  cui  al  comma precedente e di stabilire le relative condizioni e
modalita' di attuazione.