IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. A parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che siano richiamati o trattenuti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, a domanda, se in possesso dei requisiti prescritti, ottenere la riammissione in servizio effettivo nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o di vedovo senza prole e dal limite del trentesimo anno di eta', purche' non sia stato superato alla data dell'ultimo richiamo o del trattenimento alle armi il 35° anno di eta'. La riammissione in servizio effettivo dell'indicato personale e' da operarsi in corrispondenza alle vacanze esistenti nei rispettivi gradi del ruolo organico del servizio effettivo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma.