IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  9 novembre  1945,
n. 857;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri
per l'interno e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  A  parziale  deroga  delle  disposizioni  dell'art. 7  del  decreto
legislativo  luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, i sottufficiali
e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che siano richiamati
o  trattenuti in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono, a domanda, se in possesso dei requisiti prescritti,
ottenere   la   riammissione   in   servizio   effettivo   nell'Arma,
prescindendo  dallo  stato  di  celibe  o di vedovo senza prole e dal
limite  del  trentesimo  anno di eta', purche' non sia stato superato
alla  data  dell'ultimo richiamo o del trattenimento alle armi il 35°
anno di eta'.
  La riammissione in servizio effettivo dell'indicato personale e' da
operarsi  in  corrispondenza  alle  vacanze  esistenti nei rispettivi
gradi  del  ruolo organico del servizio effettivo dei sottufficiali e
dei militari di truppa dell'Arma.