IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
586,  concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in
dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi
alleati;
  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  25  giugno 1944, n. 151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
  Visto  il  regio  decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, contenente
disposizioni    circa   i   provvedimenti   legislativi   riguardanti
l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei,
conti;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta
del  Ministro  per  il  tesoro  e  del  Ministro per il commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I   pagamenti   delle   somme   dovute  ai  fornitori  italiani  in
corrispettivo  delle  merci  acquistate ed esportate direttamente dai
Governi  alleati  nonche'  di  quelle  dovute  per  le lavorazioni in
commissione per conto degli Alleati stessi per merci esportate, e dai
suddetti   Governi  non  effettuati  direttamente,  saranno  eseguiti
dall'Istituto  nazionale per il commercio estero, quale ente delegato
dell'Amministrazione statale, con conseguente obbligo di rendiconto.
  Allo  scopo  sopra  indicato  e'  autorizzata, a carico di apposito
capitolo  del  bilancio  di  previsione della spesa del Ministero del
commercio  con  l'estero,  l'emissione  di ordini di accreditamento a
favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.