IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei, conti; Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I pagamenti delle somme dovute ai fornitori italiani in corrispettivo delle merci acquistate ed esportate direttamente dai Governi alleati nonche' di quelle dovute per le lavorazioni in commissione per conto degli Alleati stessi per merci esportate, e dai suddetti Governi non effettuati direttamente, saranno eseguiti dall'Istituto nazionale per il commercio estero, quale ente delegato dell'Amministrazione statale, con conseguente obbligo di rendiconto. Allo scopo sopra indicato e' autorizzata, a carico di apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.