IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti il regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605; il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75; la legge 2 giugno 1930, n. 733; il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418; la legge 20 giugno 1935, n. 1250; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1940; ed il regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1733; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il contribuito obbligatorio dovuto dagli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e' elevato, per tutte le categorie, al 3% degli stipendi e dei salari. Gli Enti locali, i cui personali sono iscritti all'istituto medesimo, sono tenuti ai versamento di un eguale.