IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti il regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605;
  il  regio  decreto-legge  13 gennaio 1927, n. 75; la legge 2 giugno
1930,  n.  733;  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418; la
legge 20 giugno 1935, n. 1250; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1940; ed il regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1733;
  Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro
e la previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il  contribuito  obbligatorio  dovuto  dagli  iscritti all'Istituto
nazionale  assistenza dipendenti enti locali e' elevato, per tutte le
categorie, al 3% degli stipendi e dei salari.
  Gli  Enti  locali,  i  cui  personali  sono  iscritti  all'istituto
medesimo, sono tenuti ai versamento di un eguale.