UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu dell'autorita', a Noi delegata; Visto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181; Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2508; Vista la legge 22 marzo 1928, n. 718; Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1726, convertito in legge con la legge 7 gennaio 1938, n. 69; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" e' un Ente morale di diritto pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi. Esso ha personalita' giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, ed ha la sua sede presso il Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.