UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu dell'autorita', a Noi delegata;
  Visto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181;
  Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2508;
  Vista la legge 22 marzo 1928, n. 718;
  Visto  il  R.  decreto-legge  8 luglio 1937, n. 1726, convertito in
legge con la legge 7 gennaio 1938, n. 69;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" e' un Ente morale di diritto
pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi.
  Esso  ha  personalita'  giuridica,  patrimonio  proprio  e gestione
autonoma,  ed  ha  la  sua  sede  presso  il Ministero della pubblica
istruzione.
  L'Istituto   e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  della
pubblica istruzione.