IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 467; Visto l'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il primo comma dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' modificato come appresso: "Per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca e per il conseguimento dei fini di cui all'art 2, e' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annuale di L. 1.500.000, a partire dall'esercizio finanziario 1946-1947 E' autorizzato, altresi', per l'esercizio 1946-1947, uno stanziamento straordinario di L. 400.000, per le spese di trasferimento o sistemazione della sede della Discoteca".