IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 467; 
  Visto l'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,  n.
151; 
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  Primo
Ministro Segretario di Stato, di concerto  con  il  Ministro  per  il
tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467,  e'
modificato come appresso: 
  "Per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca
e per il conseguimento dei fini di cui all'art 2,  e'  stanziata  nel
bilancio del Ministero del tesoro la somma annuale di L. 1.500.000, a
partire  dall'esercizio   finanziario   1946-1947   E'   autorizzato,
altresi', per l'esercizio 1946-1947, uno  stanziamento  straordinario
di L. 400.000, per le spese di  trasferimento  o  sistemazione  della
sede della Discoteca".