IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti  gli  articoli  12,  n.  3,  e  13  del  decreto  legislativo
luogotenenziale   7   settembre   1945,   n.   545,  sull'ordinamento
amministrativo della Val d'Aosta.
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151,  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.
98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato,  di  concerto con il Ministro per la
grazia e giustizia;

                      HA SAZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'istituzione  degli uffici di conciliazione nei Comuni della Valle
d'Aosta, o nelle relative borgate o frazioni, e' disposta con decreto
dai   Presidente   del   Consiglio   della   Valle   d'Aosta,  previa
deliberazione della Giunta del Consiglio stesso.