IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti gli articoli 12, n. 3, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Val d'Aosta. Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; HA SAZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'istituzione degli uffici di conciliazione nei Comuni della Valle d'Aosta, o nelle relative borgate o frazioni, e' disposta con decreto dai Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, previa deliberazione della Giunta del Consiglio stesso.