UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045; Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio. Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Fino a nuova disposizione e consentito, in sostituzione dello zucchero, l'impiego della saccarina (benzoato solfinico) nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche. E' del pari consentito per lo stesso uso l'impiego dello edulcorante sintetico denominato "Dulcina" (fenetolcarbamide). I produttori della saccarina e della dulcina devono cedere l'intero prodotto all'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette che, d'intesa con l' Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, determinera' la quantita' che potra' essere messa a disposizione per l'uso farmaceutico e per gli usi consentiti dal presente decreto. E' sospesa l'osservanza dell'obbligo di produrre acque gassate che all'analisi diano un residuo secco del 6%.