UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045;
  Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 31 luglio 1945, n.
446;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  le  finanze  e  per l'industria e il
commercio.

           Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Fino  a  nuova  disposizione  e  consentito,  in sostituzione dello
zucchero,   l'impiego  della  saccarina  (benzoato  solfinico)  nella
fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di
frutta e bibite analcooliche.
  E'   del   pari  consentito  per  lo  stesso  uso  l'impiego  dello
edulcorante sintetico denominato "Dulcina" (fenetolcarbamide).
  I produttori della saccarina e della dulcina devono cedere l'intero
prodotto  all'Amministrazione  delle dogane ed imposte indirette che,
d'intesa  con  l'  Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica,  determinera'  la  quantita'  che  potra'  essere  messa  a
disposizione  per  l'uso  farmaceutico  e  per gli usi consentiti dal
presente decreto.
  E'  sospesa l'osservanza dell'obbligo di produrre acque gassate che
all'analisi diano un residuo secco del 6%.