UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305, coi quali furono apportate modifiche agli articoli 336 e 337 del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni. Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161, e successive modificazioni; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. La Commissione centrale delle ricevitorie e' costituita dai seguenti membri: un consigliere di Stato con funzioni di presidente; il capo del Servizio delle ricevitorie ed un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, nonche' due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°; due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualita' almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente titolare e supplente. Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con silo decreto nomina ogni biennio il presidente della Commissione centrale; un presidente supplente da scegliersi tra i consiglieri di Stato; i membri effettivi e supplenti; nonche' il segretario ed il supplente. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.