UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.
decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto  24 ottobre  1942,  n. 1553,  e  il  decreto
legislativo  Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305, coi quali furono
apportate  modifiche  agli  articoli  336  e  337 del predetto Codice
postale e delle telecomunicazioni.
  Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi
rurali  dell'Amministrazione  postale  telegrafica,  approvato con R.
decreto 5 novembre 1937, numero 2161, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per le poste e le
telecomunicazioni,  d'intesa  con  i  Ministri per il tesoro e per la
grazia e giustizia;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La   Commissione  centrale  delle  ricevitorie  e'  costituita  dai
seguenti membri:
    un consigliere di Stato con funzioni di presidente;
    il  capo  del  Servizio  delle  ricevitorie  ed un funzionario di
gruppo  A  dell'Amministrazione  delle  poste  e telecomunicazioni di
grado  non inferiore al 6°, nonche' due membri supplenti scelti fra i
funzionari  di  gruppo  A dell'Amministrazione centrale delle poste e
delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°;
    due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due
quali  membri  supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria
fra  i  ricevitori  che  abbiano compiuto in tale qualita' almeno tre
anni  di  servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella
penale di un ventesimo della retribuzione.
  Le  funzioni  di  segreteria della Commissione sono disimpegnate da
due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente
titolare e supplente.
  Il  Ministro  per  le  poste  e  per  le telecomunicazioni con silo
decreto nomina ogni biennio il presidente della Commissione centrale;
un  presidente  supplente da scegliersi tra i consiglieri di Stato; i
membri  effettivi e supplenti; nonche' il segretario ed il supplente.
In  caso  di  nomina  sostitutiva il prescelto dura in carica fino al
compimento del biennio in corso.