UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti  i  decreti  legislativi  Luogotenenziali  28 dicembre  1944,
n. 416,   e   28 dicembre   1944,   n. 417,   concernenti   gli  Alti
Commissariati della Sicilia e della Sardegna;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  14 giugno  1945,
n. 428,  contenente  norme  amministrative per gli Alti Commissariati
predetti;
  Visto   il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  31 agosto  1945,
n. 572,  sul  trattamento economico dei componenti e del personale di
segreteria  delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati o di altri
Collegi,  comunque  denominati,  istituiti  presso le Amministrazioni
dello stato;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Ai   consultori   delle   Consulte   regionali   presso   gli  Alti
Commissariati    della    Sardegna    e   della   Sicilia,   estranei
all'Amministrazione   dello   stato,   sono   corrisposte,  a  titolo
d'indennita'  di  soggiorno,  nei  casi in cui spetti, lire ottocento
giornaliere,  in  aggiunta  al  rimborso delle spese di viaggio ed al
gettone di presenza previsti dalle disposizioni in vigore.