UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417, concernenti gli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428, contenente norme amministrative per gli Alti Commissariati predetti; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sul trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati o di altri Collegi, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello stato; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ai consultori delle Consulte regionali presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello stato, sono corrisposte, a titolo d'indennita' di soggiorno, nei casi in cui spetti, lire ottocento giornaliere, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed al gettone di presenza previsti dalle disposizioni in vigore.