UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Visto  l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre
1944,  n. 346,  recante  provvidenze eccezionali per la riattivazione
dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro
per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  La  Commissione  interministeriale  di  cui  all'art. 4 del decreto
legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, puo' deliberare,
in  pendenza  dell'esame  dei  progetti  e dei preventivi presentati,
anticipazioni  sui concorsi dello Stato per il ripristino dei servizi
pubblici  esercitati  dall'industria  privata quando, a suo giudizio,
tenuto  anche  conto dell'ammontare approssimativo della totale spesa
presunta,  tali  anticipazioni siano riconosciute indilazionabili per
l'inizio  dei  lavori  o per il proseguimento di quelli gia' iniziati
dal concessionario con finanziamenti provvisori.