UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. La Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, puo' deliberare, in pendenza dell'esame dei progetti e dei preventivi presentati, anticipazioni sui concorsi dello Stato per il ripristino dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata quando, a suo giudizio, tenuto anche conto dell'ammontare approssimativo della totale spesa presunta, tali anticipazioni siano riconosciute indilazionabili per l'inizio dei lavori o per il proseguimento di quelli gia' iniziati dal concessionario con finanziamenti provvisori.