IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito in
legge con la legge 20 dicembre  1928,  numero  3133,  modificato  con
regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in  legge  17
aprile 1930, n. 578; 
  Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana,  approvato  con  regio
decreto 21 gennaio 1929, n. 111,  modificato  con  regio  decreto  10
aprile 1930, n. 496; 
  Visto il regolamento della C.R.I. in tempo di guerra, approvato con
regio decreto 30 dicembre 1940, n, 2024; 
  Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la
guerra; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino a quando non sia riorganizzata l'Associazione  italiana  della
Croce Rossa, le attribuzioni del  Consiglio  direttivo  del  Comitato
centrale del predetto Ente, previste nell'art. 3 del regio decreto 10
aprile 1930, n. 496, sono esercitate da un Comitato direttivo. 
  Il Comitato direttivo e' composto dei presidente della Croce  Rossa
Italiana, che lo presiede, e di otto membri nominati  dal  Presidente
dei Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro per la guerra. 
  Il  direttore  generale  della  Croce  Rossa  Italiana   funge   da
segretario del Comitato direttivo con voto consultivo.