IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, numero 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578; Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496; Visto il regolamento della C.R.I. in tempo di guerra, approvato con regio decreto 30 dicembre 1940, n, 2024; Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la guerra; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Fino a quando non sia riorganizzata l'Associazione italiana della Croce Rossa, le attribuzioni del Consiglio direttivo del Comitato centrale del predetto Ente, previste nell'art. 3 del regio decreto 10 aprile 1930, n. 496, sono esercitate da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' composto dei presidente della Croce Rossa Italiana, che lo presiede, e di otto membri nominati dal Presidente dei Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro per la guerra. Il direttore generale della Croce Rossa Italiana funge da segretario del Comitato direttivo con voto consultivo.