UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  regolamento  del  personale  delle Ferrovie dello Stato,
approvato  con  R.  decreto-legge  7 aprile  1925, n. 405, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni;
  Visto   il   R.  decreto  12 ottobre  1942,  n. 1210  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti, di
concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  stipendi  fissati  dai  quadri  di  classificazione risultanti
dall'allegato  A  al  R.  decreto  12 ottobre  1942,  n. 1210, per il
personale   di   ruolo   degli   uffici   dei  gruppi  C  e  d'ordine
dell'Amministrazione   delle   ferrovie   dello  Stato,  che  riveste
qualifiche  dei  gradi  dal  nono al sesto, sono sostituiti da quelli
previsti per il personale del gruppo B dei corrispondenti gradi.
  Rimangono   immutati  i  periodi  di  servizio  prescritti  per  il
conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.
  Agli  agenti  dei  gruppi  C  e  d'ordine  dei  gradi anzidetti, in
servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono
attribuiti  gli  stipendi  spettanti  a norma del primo comma in base
all'anzianita' di grado da essi posseduta.