UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni; Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Gli stipendi fissati dai quadri di classificazione risultanti dall'allegato A al R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, per il personale di ruolo degli uffici dei gruppi C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che riveste qualifiche dei gradi dal nono al sesto, sono sostituiti da quelli previsti per il personale del gruppo B dei corrispondenti gradi. Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio. Agli agenti dei gruppi C e d'ordine dei gradi anzidetti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma in base all'anzianita' di grado da essi posseduta.