UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura, e foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio estero; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il Comitato interministeriale dei prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto: del Ministro per le finanze; del Ministro per il tesoro; del Ministro per l'agricoltura e foreste; del Ministro per i trasporti; del Ministro per l'industria e il commercio; del Ministro per i lavori pubblici; del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; del Ministro per il commercio estero; dell' Alto Commissario per l'alimentazione; di tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente puo' delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.