UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato per i
trasporti,  d'intesa  con  il  Ministro  Segretario  di  Stato per il
tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato di cui
ai  punti  a),  b), c), d) e), f), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto
Luogotenenziale  28 agosto  1945, n. 521, ed al consigliere aggregato
rappresentante  il  Ministero della guerra, appartenenti al personale
in  servizio  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  e' assegnata una
indennita' di L. 24.000 annue.
  Tale  indennita'  e'  elevata  a  L. 30.000  per  i  consiglieri di
amministrazione  di  cui  ai  punti c), d) e f), che siano pensionati
dello Stato.
  Ai  consiglieri di amministrazione di cui alla lettera g) che siano
estranei  alle Amministrazioni dello Stato e liberi professionisti e'
assegnata l'indennita' di L. 60.000 annue.
  Al   segretario  del  Consiglio  di  amministrazione  e'  assegnata
l'indennita' di L. 12.000 annue.