UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato di cui ai punti a), b), c), d) e), f), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, ed al consigliere aggregato rappresentante il Ministero della guerra, appartenenti al personale in servizio delle Amministrazioni dello Stato, e' assegnata una indennita' di L. 24.000 annue. Tale indennita' e' elevata a L. 30.000 per i consiglieri di amministrazione di cui ai punti c), d) e f), che siano pensionati dello Stato. Ai consiglieri di amministrazione di cui alla lettera g) che siano estranei alle Amministrazioni dello Stato e liberi professionisti e' assegnata l'indennita' di L. 60.000 annue. Al segretario del Consiglio di amministrazione e' assegnata l'indennita' di L. 12.000 annue.