UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098; Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Udito il parere del Comitato del fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, regolato dal R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni, e' riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dal R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.