UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale
1° marzo  1945,  n. 177,  concernente  la  corresponsione  di assegni
integrativi   delle  pensioni  di  invalidita',  vecchiaia  e  per  i
superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
  Visto  il  regolamento  riguardante  la  previdenza  del  personale
addetto  ai  pubblici  servizi  di telefonia approvato con R. decreto
24 luglio 1931, n. 1098;
  Visto  il  R.  decreto-legge  18 marzo  1943,  n. 126,  concernente
l'aumento   delle   pensioni   e  dei  contributi  dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305,
concernente  modificazioni al trattamento di previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito  il  parere  del  Comitato  del  fondo di integrazione per le
assicurazioni  sociali  di  cui  all'art. 12  del decreto legislativo
Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Agli  effetti  del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo  Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
regolato  dal  R.  decreto  24 luglio  1931,  n. 1098,  e  successive
modificazioni,  e'  riconosciuto  come sostitutivo dell'assicurazione
obbligatoria   disciplinata  dal  R.  decreto-legge  14 aprile  1939,
n. 636,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272 e dal R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.