IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 16 gennaio 1936, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato; Visto il regio decreto 10 Febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, riguardante lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro; Decreta: Art. 1. L'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1970, e' sostituito dal seguente: "Nel ruolo di riserva possono essere iscritti a domanda: a) il vicario, gli ispettori, i primi cappellani capi, i cappellani capi e cappellani che abbiano cessato dal servizio permanente di ruolo per qualunque motivo, tranne che per ragioni disciplinari; b) i sacerdoti che abbiano prestato servizio in qualita' di cappellani incaricati per almeno un anno e che abbiano cessato dal servizio stesso per qualsiasi motivo, tranne che per ragioni disciplinari; c) i sacerdoti che in tempo di guerra abbiano prestato servizio in qualita' di cappellani militari per almeno sci mesi, d) i sacerdoti provenienti dal ruolo ausiliario per cessazione dei loro obblighi di servizio militare di cui al primo comma del seguente art. 8. I sacerdoti previsti dalla lettera a) sono iscritti rispettivamente nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 1. I sacerdoti previsti dalla lettera c) saranno iscritti nelle suaccennate quattro categorie in base alla equiparazione di grado loro attribuita durante il servizio prestato in guerra. I sacerdoti di cui alle lettere b) e d) saranno iscritti nella categoria dei cappellani. Le iscrizioni nelle suaccennate categorie avvengono nell'ordine derivante dall'anzianita' di nomina dei singoli iscritti, e a parita' di data di nomina, dall'eta'. Possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche i sacerdoti con cura di anime, esentati, come tali, dal servizio militare in tempo di pace e in caso di mobilitazione a norma dell'art. 3 del Concordato trad la Santa Sede e l'Italia. Essi sono dispensati dal prestare il loro ministero spirituale come cappellani militari finche' conservino cura di anime. I sacerdoti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche se abbiano eta' inferiore ai 55 anni".