IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 16 gennaio 1936, n. 77, sul servizio dell'assistenza
spirituale presso le Forze armate dello Stato;
  Visto  il regio decreto 10 Febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione
di  un  ruolo  ausiliario  e  di  un  ruolo  di riserva di cappellani
militari, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto  il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, riguardante
lo  scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle
milizie speciali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri
per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'art. 4  del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta
modificato  dall'articolo  unico  del  regio decreto 26 ottobre 1939,
n. 1970, e' sostituito dal seguente:
  "Nel ruolo di riserva possono essere iscritti a domanda:
    a) il   vicario,  gli  ispettori,  i  primi  cappellani  capi,  i
cappellani  capi  e  cappellani  che  abbiano  cessato  dal  servizio
permanente  di  ruolo  per  qualunque  motivo, tranne che per ragioni
disciplinari;
    b) i  sacerdoti  che  abbiano  prestato  servizio  in qualita' di
cappellani  incaricati  per  almeno un anno e che abbiano cessato dal
servizio   stesso  per  qualsiasi  motivo,  tranne  che  per  ragioni
disciplinari;
    c) i  sacerdoti  che in tempo di guerra abbiano prestato servizio
in  qualita'  di  cappellani  militari  per  almeno  sci  mesi,  d) i
sacerdoti  provenienti  dal  ruolo ausiliario per cessazione dei loro
obblighi  di  servizio  militare  di  cui al primo comma del seguente
art. 8.
  I sacerdoti previsti dalla lettera a) sono iscritti rispettivamente
nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 1.
  I  sacerdoti  previsti  dalla  lettera  c)  saranno  iscritti nelle
suaccennate  quattro  categorie  in  base alla equiparazione di grado
loro attribuita durante il servizio prestato in guerra.
  I  sacerdoti  di  cui  alle  lettere b) e d) saranno iscritti nella
categoria dei cappellani.
  Le  iscrizioni  nelle  suaccennate  categorie avvengono nell'ordine
derivante dall'anzianita' di nomina dei singoli iscritti, e a parita'
di data di nomina, dall'eta'.
  Possono  essere iscritti nel ruolo di riserva anche i sacerdoti con
cura di anime, esentati, come tali, dal servizio militare in tempo di
pace  e  in  caso di mobilitazione a norma dell'art. 3 del Concordato
trad  la  Santa Sede e l'Italia. Essi sono dispensati dal prestare il
loro ministero spirituale come cappellani militari finche' conservino
cura di anime.
  I sacerdoti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere iscritti
nel ruolo di riserva anche se abbiano eta' inferiore ai 55 anni".