UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il contratto collettivo 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dell' industria richiamati alle armi; Visto il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa predetta; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, e' fissato nella misura del 0,50% della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti. Il contributo predetto puo' essere modificato con Regio decreto su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.