IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Veduto il decreto-legge- luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Veduto Il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa di risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 10 dicembre 1942, n. 1752; Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facolta' al Ministero del tesoro; Veduta la deliberazione dei Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Agli istituti o enti non compresi fra quelli indicati nell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni, che risultino costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che si costituiscano successivamente con lo scopo della raccolta del risparmio a medio o a lungo termine, sono applicabili le disposizioni dei titoli V VI Ville VIII del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.