IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo Presidenziale 19 giugno
1946, n. 1;
  Veduto il decreto-legge- luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Veduto  Il  regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa
di risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con  le  leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno
1940, n. 933 e 10 dicembre 1942, n. 1752;
  Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n.
226,  concernente  la soppressione dell'ispettorato per la difesa del
risparmio  e  per  l'esercizio  del credito ed il passaggio delle sue
attribuzioni e facolta' al Ministero del tesoro;
  Veduta la deliberazione dei Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro, di concerto con il
Ministro per l'industria ed il commercio;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Agli  istituti o enti non compresi fra quelli indicati nell'art. 41
del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  numero  375 e successive
modificazioni,  che  risultino  costituiti  alla  data  di entrata in
vigore  del  presente  decreto o che si costituiscano successivamente
con  lo scopo della raccolta del risparmio a medio o a lungo termine,
sono  applicabili  le  disposizioni  dei  titoli  V VI Ville VIII del
predetto  regio  decreto-legge  12  marzo  1936, n. 375, e successive
modificazioni.