UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, relativo alla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;: Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e' fissato nella misura del 3,50% delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.