IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in favore delle piccole industrie; Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e commercio; HA SANZIONATO R PROMULGA: Art. 1. L'art. 3 della legge 29 marzo 1928, n. 631, recante provvedimenti in favore delle piccole industrie, e modificato come segue: "L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e' retto da un Consiglio di amministrazione cosi' formato: un presidente; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero; un rappresentante dell'Istituto veneto per le piccole industrie ed il lavoro di Venezia; due rappresentanti degli artigiani; due rappresentanti dei piccoli industriali; un rappresentante per ciascuno degli istituti partecipanti al capitale delle sezioni autonome commerciale e creditizia. Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: essi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati".