IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in
favore delle piccole industrie;
  Visti  gli  articoli  3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro Segretario di Stato per l'industria e
commercio;

                      HA SANZIONATO R PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art. 3  della  legge 29 marzo 1928, n. 631, recante provvedimenti
in favore delle piccole industrie, e modificato come segue:
  "L'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e' retto
da un Consiglio di amministrazione cosi' formato:
    un presidente;
    due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
    un rappresentante del Ministero del tesoro;
    un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
    un  rappresentante  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
    un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;
    un  rappresentante  dell'Istituto veneto per le piccole industrie
ed il lavoro di Venezia;
    due rappresentanti degli artigiani;
    due rappresentanti dei piccoli industriali;
    un  rappresentante  per  ciascuno  degli istituti partecipanti al
capitale delle sezioni autonome commerciale e creditizia.
    Il  presidente  ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati:
      essi  sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed
il  commercio  su  designazione  delle  amministrazioni  e degli enti
interessati".