UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennita' temporanea e per l'alimento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il contributo supplementare per gli assegni integrativi della indennita' temporanea dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 ai sensi del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 819, e' fissato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, nella misura del 3 % della retribuzione.