UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177,
per la  corresponsione  di  assegni  integrativi  delle  pensioni  di
invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre  prestazioni  delle
assicurazioni sociali; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9  novembre  1945,  n.
776, per la corresponsione di assegni  integrativi  della  indennita'
temporanea  e  per  l'alimento  del   contributo   dell'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142,
per la disciplina provvisoria del carico contributivo  per  le  varie
forme di previdenza e di assistenza sociale; 
  Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per  la  determinazione
del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e'
dovuto il contributo per gli assegni familiari; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo  supplementare  per  gli  assegni  integrativi  della
indennita'  temporanea  dell'assicurazione  obbligatoria  contro   la
tubercolosi e  per  il  maggior  costo  delle  prestazioni  sanitarie
dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946  ai  sensi  del  decreto
Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 819,  e'  fissato,  con  effetto
dalla data di applicazione del presente decreto, nella misura del 3 %
della retribuzione.