IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto  12  luglio  1923,  n.  1491,  e  successive
modifiche e interazioni; 
  Visto l'art. 3 del decreto  legislativo  luogotenenziale  4  agosto
1945, n. 467; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
6 settembre 1946, n. 94; 
  Visto l'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,  n.
151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministro per la guerra, per
la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le pensioni e  gli  assegni  di  guerra  a  favore  dei  partigiani
combattenti e delle loro famiglie sono liquidati in base alle tabelle
annesse al decreto legislativo luogotenenziale  12  aprile  1945,  n.
193, e sul grado militare corrispondente alle qualifiche  gerarchiche
partigiane riconosciute ai sensi  del  decreto-legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94. 
  Fino a quando non saranno state riconosciute le suddette qualifiche
gerarchiche partigiane, le  pensioni  e  gli  assegni  alimentari  di
guerra sono provvisoriamente concessi: 
    a) in base al grado rivestito nelle forze armate  di  provenienza
all'8 settembre 1943, per i militari di qualsiasi grado anche se  non
in servizio a tale data; 
    b) in base al grado di soldato per i civili.