IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modifiche e interazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94; Visto l'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministro per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le pensioni e gli assegni di guerra a favore dei partigiani combattenti e delle loro famiglie sono liquidati in base alle tabelle annesse al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, e sul grado militare corrispondente alle qualifiche gerarchiche partigiane riconosciute ai sensi del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 94. Fino a quando non saranno state riconosciute le suddette qualifiche gerarchiche partigiane, le pensioni e gli assegni alimentari di guerra sono provvisoriamente concessi: a) in base al grado rivestito nelle forze armate di provenienza all'8 settembre 1943, per i militari di qualsiasi grado anche se non in servizio a tale data; b) in base al grado di soldato per i civili.