UMBERTO II RE d'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennita' di disoccupazione; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per la corresponsione dell'indennita' caro-pane; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Gli assegni integrativi della indennita' di disoccupazione, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, sono elevati, per ogni giornata di corresponsione dell'indennita' stessa, a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma restando la procedura prevista dall'art. 6 del decreto Legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per variarne la misura e stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi.