UMBERTO II

  RE d'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177,
per   la   corresponsione   di  assegni  integrativi  delle  pensioni
invalidita',  vecchiaia  e per i superstiti e delle altre prestazioni
delle assicurazioni sociali;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.
579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennita' di
disoccupazione;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n.
38, per la corresponsione dell'indennita' caro-pane;
  Visto  il  R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione
del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale e'
dovuto il contributo per gli assegni familiari;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n.
58;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  assegni integrativi della indennita' di disoccupazione, di cui
al  decreto  legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, sono
elevati,  per ogni giornata di corresponsione dell'indennita' stessa,
a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma
restando  la  procedura  prevista dall'art. 6 del decreto Legislativo
Luogotenenziale  1°  marzo  1945,  n.  177,  per variarne la misura e
stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi.