UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
  Visto  il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  6 aprile  1936,  n. 1155  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177,
per   la   corresponsione   di  assegni  integrativi  delle  pensioni
d'invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle
assicurazioni sociali;
  Visto  il  R.  decreto  20 maggio 1946, n. 374, per l'aumento degli
assegni   integrativi   delle  pensioni  dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre
forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  In  aggiunta  agli  assegni integrativi previsti dalle disposizioni
vigenti per le pensioni dell' assicurazione generale obbligatoria per
la  invalidita',  vecchiaia  e superstiti e delle forme di previdenza
sostitutive  dell'assicurazione  stessa,  e'  concessa a carico dello
Stato  una  integrazione  nella misura di L. 300 mensili a favore dei
titolari delle pensioni stesse.
  Detta  integrazione  e' fissata nella stessa misura per le pensioni
ai  superstiti  e sara' ripartita, in caso di concorso di piu' di uno
di  essi,  secondo  le  aliquote  previste dalle norme vigenti per la
liquidazione delle pensioni di reversibilita'.