UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni d'invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali; Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 374, per l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e delle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. In aggiunta agli assegni integrativi previsti dalle disposizioni vigenti per le pensioni dell' assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, e' concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di L. 300 mensili a favore dei titolari delle pensioni stesse. Detta integrazione e' fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sara' ripartita, in caso di concorso di piu' di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilita'.