IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, 238; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo  luogotenenziale  16  marzo  Vista  la
deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  contributi  corrisposti  dallo  Stato  per  il  mantenimento  di
universita', di istituti  di  istruzione  superiore,  di  osservatori
astronomici, di istituiti scientifici e di scuole di ostetricia, sono
quintuplica.