IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, 238; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento di universita', di istituti di istruzione superiore, di osservatori astronomici, di istituiti scientifici e di scuole di ostetricia, sono quintuplica.