IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto  4 maggio  1925,  n. 652,  concernente il
regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di
istruzione,  Visto  il  regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante
norme  per gli esami di maturita' classica e scientifica e per quelli
di abilitazione magistrale e tecnica;
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360
e  31 agosto  1945,  n. 665,  recanti  modifiche  alle  indennita' da
corrispondere ai componenti le commissioni per gli esami di maturita'
e di abilitazione;
  Visti  il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ai  componenti  le commissioni per gli esami di maturita' classica,
scientifica  e  di  abilitazione magistrale e tecnica spettano, oltre
alle   indennita'   di   missione,   quando  competono,  il  compenso
giornaliero  di L. 200 (duecento) e la propina di L. 25 (venticinque)
per ogni candidato esaminato.
  Ai  capi  d'istituto  chiamati  a  far parte di piu' commissioni di
maturita' o di abilitazione, la propina di cui al precedente comma e'
corrisposta   limitatamente   ai   candidati  esaminati  dalla  prima
commissione,  mentre  il  compenso  giornaliero  previsto  dal  comma
medesimo e' dovuto per tutte le commissioni di cui fanno parte.
  Del  pari,  la  propina di cui al 1ยช comma del presente articolo e'
dovuta, limitatamente ai candidati esaminati da una delle commissioni
funzionanti  nella  scuola,  anche  ai presidi degli istituti tecnici
ordinati  su  due  sezioni  quali  siano chiamati a far parte di piu'
commissioni tanto nell'una che nell'altra sezione.