IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 652, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, Visto il regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturita' classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica; Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360 e 31 agosto 1945, n. 665, recanti modifiche alle indennita' da corrispondere ai componenti le commissioni per gli esami di maturita' e di abilitazione; Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Ai componenti le commissioni per gli esami di maturita' classica, scientifica e di abilitazione magistrale e tecnica spettano, oltre alle indennita' di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 200 (duecento) e la propina di L. 25 (venticinque) per ogni candidato esaminato. Ai capi d'istituto chiamati a far parte di piu' commissioni di maturita' o di abilitazione, la propina di cui al precedente comma e' corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima commissione, mentre il compenso giornaliero previsto dal comma medesimo e' dovuto per tutte le commissioni di cui fanno parte. Del pari, la propina di cui al 1ยช comma del presente articolo e' dovuta, limitatamente ai candidati esaminati da una delle commissioni funzionanti nella scuola, anche ai presidi degli istituti tecnici ordinati su due sezioni quali siano chiamati a far parte di piu' commissioni tanto nell'una che nell'altra sezione.