UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.
decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
  Viste  le  leggi  6 maggio  1940,  n. 554  e 26 marzo 1942, n. 406,
concernente  la disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni
radiofoniche;
  Visto il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente norme sulla
disciplina  dei  servizi  telegrafici  e  telefonici e sull'uso degli
apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di Stato e Ministro per gli affari esteri e del
Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni, di concerto con i
Ministri  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per la guerra e
per la marina;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Sono  abrogati  gli  articoli  6,  7, 8,9 e 10 della legge 6 maggio
1940,  n. 554,  e  l'art. 6  della  legge  26 marzo 1942, n. 406, che
stabilivano  l'obbligo  della denuncia degli aerei esterni installati
per le audizioni radiofoniche.