UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il limite di L. 2000 stabilito  dall'art.  27,  5°  comma,  del  R.
decreto 21 maggio  1934,  n.  1073,  per  l'esenzione  dal  qualsiasi
diritto o tassa riguardante i  giudizi  e  gli  atti  relativi  nelle
controversie individuali di lavoro, e' elevato a L. 10.000.