UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Il limite di L. 2000 stabilito dall'art. 27, 5° comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dal qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, e' elevato a L. 10.000.