UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 94; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. L'art. 39 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: "Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato di una rete urbana, il richiedente dovra' pagare una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria. Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato della rete, l'avviso stesso potra' essere inviato per espresso al domicilio indicato. Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre, la suddetta tassa, dovra' pagare il normale diritto fisso stabilito per il recapito della corrispondenza postale per espresso, quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi. Nei casi in cui il recapito avvenga, al di la' di tale limite si applicano le tasse supplementari previste per il recapito della corrispondenza postale per espresso oltre il limite stesso. Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne od in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilita', il diritto supplementare puo' essere aumentato fino al doppio".