UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito  nella
legge 18 marzo 1926, n. 562; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 94; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministro Segretario di Stato per le poste  e  le
telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro,  per  le
finanze e per l'industria e commercio; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 39 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n.  884,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: 
  "Per  l'invio  di  un  semplice  avviso  telefonico   destinato   a
prefissare una conversazione con un abbonato di una rete  urbana,  il
richiedente dovra' pagare una tassa corrispondente ad un quarto della
tariffa ordinaria. 
  Qualora  la  persona  con   cui   egli   desidera   prefissare   la
conversazione non sia un abbonato della rete, l'avviso stesso  potra'
essere inviato per espresso al domicilio indicato. 
  Per il recapito  di  questo  espresso  il  richiedente,  oltre,  la
suddetta tassa, dovra' pagare il normale diritto fisso stabilito  per
il recapito della corrispondenza  postale  per  espresso,  quando  il
recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi. 
  Nei casi in cui il recapito avvenga, al di la' di  tale  limite  si
applicano le tasse  supplementari  previste  per  il  recapito  della
corrispondenza postale per espresso oltre il  limite  stesso.  Se  il
recapito per espresso deve  effettuarsi  nelle  ore  notturne  od  in
cattive  condizioni  atmosferiche,  o  di  viabilita',   il   diritto
supplementare puo' essere aumentato fino al doppio".