UMBERTO II 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262; 
  Visto l'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591; 
  Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro  e  la
previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro  per  la
grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare  a  carico
dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico  approvato  con  R.
decreto 26 febbraio 1928, n. 619,  nonche'  ai  titolari  di  assegni
vitalizi  conferiti  o  da  conferire   sui   fondi   dell'ex   Cassa
sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, e' concesso un  assegno
temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del  1°  gennaio
1944 o da quella piu' recente da cui ne sia concesso il godimento.