UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262; Visto l'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591; Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, nonche' ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, e' concesso un assegno temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del 1° gennaio 1944 o da quella piu' recente da cui ne sia concesso il godimento.