UMBERTO II
                             RE D'ITALIA

  Visto il R. decreto legislativo 19 maggio 1946, n. 262;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212,
che  reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione
obbligatoria per le malattie in agricoltura;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142,
sulla  disciplina  provvisoria  del  carico contributivo per le varie
forme di previdenza e di assistenza sociale;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri
per la grazia e giustizia e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  All'ultimo    comma    dell'art.    1   del   decreto   legislativo
Luogotenenziale  9  aprile  1946,  n. 212, sono aggiunte, con effetto
dalla  data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le
seguenti   parole:   "ferme  restando  le  disposizioni  a  carattere
provvisorio  contenute  nel  decreto  legislativo  Luogotenenziale  2
aprile 1946, n. 142".