UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234; Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141; Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590; Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493; Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780; Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696; Visti gli articoli 253 e 269, comma 20, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.