UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234; 
  Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141; 
  Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590; 
  Visto il R. decreto-legge 3  dicembre  1934,  n.  1988,  convertito
nella legge 4 aprile 1935, n. 912, e la  legge  3  ottobre  1940,  n.
1493; 
  Visto il R. decreto-legge 9  dicembre  1935,  n.  2173,  convertito
nella legge 26 marzo 1936, n. 780; 
  Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696; 
  Visti gli articoli 253 e 269, comma 20, del Codice postale e delle 
  telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27  febbraio  1936,  n.
645; 
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, 
n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze,  e
per l'industria e commercio; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogati: il  R.  decreto-legge  3  dicembre  1934,  n.  1988,
convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R.  decreto-legge  9
dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780,
e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.