IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n.  100,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674; 
  Riconosciuta la necessita' di elevare da lire cinque a lire  trenta
il limite fissato dal citato regio decreto n. 674  per  rendere  meno
dispendiosa  e  piu'  spedita  la  sistemazione  dei   rilievi   alle
contabilita' vaglia e risparmi e gestioni annesse; 
  Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e  dei
telegrafi; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito Il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste  e  le
telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le  facolta'  concesse  all'Amministrazione  delle  poste   e   dei
telegrafi con l'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674,  per
la sistemazione  delle  rettificazioni  alle  contabilita'  vaglia  e
risparmi sono estese alle rettificazioni di importo inferiore a  lire
trenta ciascuna. 
  Entro il limite di lire trenta, l'Amministrazione si regolera'  nel
modo stabilito dall'art. 2 dello stesso regio decreto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare, 
 
    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1946 
 
                              DE NICOLA 
 
                                                DE GASPERI - SCELBA - 
                                                              BERTONE 
 
Visto, il Guardasigilli: GULLO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1946 
  Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 31. - FRASCA