IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674; Riconosciuta la necessita' di elevare da lire cinque a lire trenta il limite fissato dal citato regio decreto n. 674 per rendere meno dispendiosa e piu' spedita la sistemazione dei rilievi alle contabilita' vaglia e risparmi e gestioni annesse; Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito Il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Le facolta' concesse all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con l'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilita' vaglia e risparmi sono estese alle rettificazioni di importo inferiore a lire trenta ciascuna. Entro il limite di lire trenta, l'Amministrazione si regolera' nel modo stabilito dall'art. 2 dello stesso regio decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1946 Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 31. - FRASCA