UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista  la  legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti
notarili;
  Visto  il  R.  decreto  14 novembre  1926,  n. 1953,  che  contiene
disposizioni per la esecuzione di detta legge;
  Visti  i  Regi  decreti 22 dicembre 1932, n. 1728, e 7 aprile 1941,
n. 358, che hanno modificato le disposizioni stesse;
  Visto  l'art. 4  del  decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                           Articolo unico.

  E'  elevato  a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale
devono  farsi  pervenire  al  Ministero  le  domande  e  le quietanze
relative  a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui
all'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

  Ordiniamo  che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia  inserto  nella  Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno  d'Italia,  mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 30 aprile 1946

                          UMBERTO DI SAVOIA

                                     DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 168. - FRASCA