IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 21 maggio 1940, n. 626;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA

                           Articolo unico.

  Nell'art. 1  della  legge  21 maggio  1940,  n. 626, in luogo delle
parole  "dall'art. 4  del  R.  decreto  15 aprile 1940-XVIII, n. 619"
debbono  leggersi  le  altre "dall'art. 3 del regio decreto 15 aprile
1940, n. 619".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1946

                              DE NICOLA

                                                   DE GASPERI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla. Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1946
  Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 56. - FRASCA