IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400; Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il comune di Pastorano, aggregato a quello di Camigliano con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400, e i comuni di San Prisco e Casapulla, aggregati a quello di Santa Maria Capua Vetere con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti. Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.