IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1400; 
  Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Pastorano, aggregato a quello di Camigliano con  regio
decreto 31 maggio  1928,  n.  1400,  e  i  comuni  di  San  Prisco  e
Casapulla, aggregati a quello di Santa Maria Capua Vetere  con  regio
decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, sono ricostituiti con le rispettive
circoscrizioni  preesistenti  all'entrata  in  vigore   dei   decreti
suddetti. 
  Il   Prefetto   di   Caserta,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.