IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO.

  Visti   il  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme  giuridiche
sull'istruzione   elementare,   post   elementare   e   sulle   opere
d'integrazione,  approvato  con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577
ed  il regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n 1297;
  Visti  il  regio  decreto  1°  luglio  1933,  n.  786  ed  il regio
decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;
  Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;
  Visti  i  decreti  Ministeriali  del 9 novembre 1925 e del 9 agosto
1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti
delle   scuole   sussidiate,  serali,  festive,  complementari,  agli
insegnanti  di  materie  speciali,  ai maestri che reggono classi con
orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;
  Visto  il  regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557, con il
quale  si  e'  provveduto  all'aggiornamento  dei  premi,  compensi e
indennita'  dovuti  agli  insegnanti  elementari  per  prestazioni di
attivita'  post-scolastiche, complimentari ed integrative dell'azione
educativa della scuola elementare;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, In. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'indennita'  annua  dovuta  agli  ispettori scolastici titolari di
circoscrizioni  che  comprendono  almeno  un  Comune  avente  piu' di
100.000  abitanti,  in  conformita' a quanto e' disposto dall'art. 12
del  regio  decreto  1°  luglio 1933, n. 786, e' elevata a L. 6000, e
quella  dovuta  agli  ispettori  scolastici  messi a disposizione dei
Provveditori  agli  studi  ai  sensi  dell'art.  15 del testo unico 5
febbraio 1928, n. 577, e' elevata a L 5000.