IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO. Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post elementare e sulle opere d'integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n 1297; Visti il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771; Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286; Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi con orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali; Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 557, con il quale si e' provveduto all'aggiornamento dei premi, compensi e indennita' dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni di attivita' post-scolastiche, complimentari ed integrative dell'azione educativa della scuola elementare; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, In. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'indennita' annua dovuta agli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente piu' di 100.000 abitanti, in conformita' a quanto e' disposto dall'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e' elevata a L. 6000, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e' elevata a L 5000.