IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che approva il testo unico delle, leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione; Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che approva, il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: E' autorizzata la spesa straordinaria di lire cento milioni per sopperire alle esigenze dei patronati scolastici per l'attivita' che essi svolgono nel campo dell'assistenza scolastica. Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto all'assegnazione della predetta somma ad apposito capitolo dello stato ii previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 8 novembre 1946 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato atta Corte del conti, addi' 9 dicembre 1946 Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 82. - FRASCA