IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto  5 febbraio  1928, n. 577, che approva il
testo  unico  delle,  leggi  e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione;
  Visto  il  regio  decreto  26 aprile 1928, n. 1297, che approva, il
regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

  E'  autorizzata  la  spesa  straordinaria di lire cento milioni per
sopperire  alle esigenze dei patronati scolastici per l'attivita' che
essi svolgono nel campo dell'assistenza scolastica.
  Il   Ministro   per  il  tesoro  provvedera'  con  proprio  decreto
all'assegnazione  della  predetta  somma  ad  apposito capitolo dello
stato   ii  previsione  della  spesa  del  Ministero  della  pubblica
istruzione per l'esercizio finanziario 1946-47.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 8 novembre 1946

                              DE NICOLA

                                               DE GASPERI - GONELLA -
                                                              BERTONE

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato atta Corte del conti, addi' 9 dicembre 1946
  Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 82. - FRASCA