IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 636; Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658; Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 701; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il comune di Settimo Rottaro, aggregato a quello di Azeglio con regio decreto 28 marzo 1929, n. 636, il comune di Brosso, aggregato a quello di Vico Canavese con regio decreto 28 marzo 1929, n. 659 e il comune di San Ponso, aggregato a quello di Salassa con regio decreto 28 marzo 1929, n. 701, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi. Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.