IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 636; 
  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 658; 
  Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 701; 
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n 151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
per l'interno; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Settimo Rottaro, aggregato a  quello  di  Azeglio  con
regio decreto 28 marzo 1929, n. 636, il comune di Brosso, aggregato a
quello di Vico Canavese con regio decreto 28 marzo 1929, n. 659 e  il
comune di San Ponso, aggregato a quello di Salassa con regio  decreto
28  marzo  1929,  n.  701,  sono  ricostituiti  con   le   rispettive
circoscrizioni  preesistenti  all'entrata  in  vigore   dei   decreti
medesimi. 
  Il   Prefetto   di   Torino,   sentita   la   Giunta    provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i Comuni interessati.