IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  Visto  il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
  Vista la legge 17 giugno 1943, n. 641;
  Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145;
  Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n.
364;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
570;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro
ad  interim  per  l'Africa  Italiana  e  del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  notai gia' autorizzati ad esercitare temporaneamente in sedi del
territorio  restituito  all'amministrazione  del  Governo italiano, a
norma  degli  articoli  1  del regio decreto-legge 25 maggio 1944, n.
145,  2  del  decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n.
364  e  2  dei decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n.
570,  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto non
abbiano  riassunto  le funzioni nella sede originaria, sono riammessi
di diritto all'esercizio professionale nelle sedi anzidette.
  Sono  validi  ad ogni effetto gli atti eventualmente ricevuti dagli
stessi  notai  nelle  sedi  temporanee  dopo  la scadenza del termine
previsto  dall'art.  2  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 21
agosto 1945, n. 570, fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.