IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; Vista la legge 17 giugno 1943, n. 641; Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. I notai gia' autorizzati ad esercitare temporaneamente in sedi del territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano, a norma degli articoli 1 del regio decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364 e 2 dei decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano riassunto le funzioni nella sede originaria, sono riammessi di diritto all'esercizio professionale nelle sedi anzidette. Sono validi ad ogni effetto gli atti eventualmente ricevuti dagli stessi notai nelle sedi temporanee dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 570, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.