IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Vista  la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul
conferimento dei posti notarili;
  Visto  il  regio  decreto  14  novembre  1926,  n. 1953, contenente
disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;
  Visto  il  regio  decreto  22  dicembre  1932,  n. 1728, contenente
disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Fermo  il  disposto  degli  articoli  1 e 9 del decreto legislativo
luogotenenziale  5  aprile 1946, n. 314, e' data facolta' al Ministro
per  la  grazia  e  giustizia  di indire entro il termine di due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un concorso per
titoli  per  53  posti  di  notaio a favore soltanto dei reduci dalla
prigionia  o  dalla  deportazione che siano in possesso dei requisiti
stabiliti dall'art. 3 del decreto anzidetto.
  Ai  posti  da  conferire  mediante  tale  concorso potranno inoltre
essere aggiunti quelli gia' accantonati a norma del citato art. 9 che
rimarranno  eventualmente  disponibili  dopo esaurito il concorso per
titoli previsto nello stesso articolo.