IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili; Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio; Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Fermo il disposto degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di indire entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un concorso per titoli per 53 posti di notaio a favore soltanto dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del decreto anzidetto. Ai posti da conferire mediante tale concorso potranno inoltre essere aggiunti quelli gia' accantonati a norma del citato art. 9 che rimarranno eventualmente disponibili dopo esaurito il concorso per titoli previsto nello stesso articolo.