IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
  Visto il decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31;
  Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  una nuova autorizzazione di
spesa  per  l'esecuzione  di  opere pubbliche di bonifica compresa la
riparazione  e  ricostruzione  di  quelle danneggiate o distrutte per
eventi  bellici,  e  di  opere di sistemazione idraulico forestale di
bacini  montani,  nonche'  per la concessione di sussidi per opere di
miglioramento fondiario;
  Ritenuta  altre la necessita' di provvedere con piu' adeguati mezzi
all'applicazione  dei  provvedimenti previsti dall'art. 6 del decreto
legislativo  1°  luglio  1946, n. 31, ai fini della ricostruzione del
minimo  dei  beni  strumentali indispensabili alla ripresa produttiva
delle  aziende  agricole  nelle  zone  maggiormente danneggiate dalla
guerra;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di tre miliardi di lire per provvedere alla
esecuzione  di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e
ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, e
di  opere  di  sistemazione  idraulico  forestale  di bacini montani,
nonche'  alla  concessione  di  sussidi  per  opere  di miglioramento
fondiario.
  Tale  spesa viene ripartita in ragione di due miliardi per le opere
di  interesse  pubblico  e di un miliardo per quelle di miglioramento
fondiario.
  Con  decreti  del  Ministro  per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto  con quello per il tesoro, sara' provveduto al riparto della
spesa di due miliardi fra le opere di ripristino e le altre.