IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215; Visto il decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31; Ritenuta la necessita' di disporre una nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, e di opere di sistemazione idraulico forestale di bacini montani, nonche' per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario; Ritenuta altre la necessita' di provvedere con piu' adeguati mezzi all'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, ai fini della ricostruzione del minimo dei beni strumentali indispensabili alla ripresa produttiva delle aziende agricole nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. E' autorizzata la spesa di tre miliardi di lire per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle danneggiate o distrutte per eventi bellici, e di opere di sistemazione idraulico forestale di bacini montani, nonche' alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario. Tale spesa viene ripartita in ragione di due miliardi per le opere di interesse pubblico e di un miliardo per quelle di miglioramento fondiario. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sara' provveduto al riparto della spesa di due miliardi fra le opere di ripristino e le altre.