IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda; Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, convertito nella legge 11 maggio 1936, n. 1424, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione in quella di "Ente nazionale della moda"; Visto lo statuto dell'Ente nazionale della moda approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1936; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. L'Ente nazionale della moda con sede in Torino, e' sciolto e messo in liquidazione. La liquidazione sara' regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili. Le operazioni di liquidazione dovranno avere termine entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.