IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e  il
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la legge 22 dicembre 1932, n.  1618,  che  istituisce  l'Ente
autonomo per la mostra permanente nazionale della moda; 
  Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n.  2084,  convertito
nella legge 11 maggio 1936, n. 1424,  che  modifica  la  costituzione
dell'Ente autonomo per la mostra  permanente  nazionale  della  moda,
estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione  in  quella  di
"Ente nazionale della moda"; 
  Visto lo statuto  dell'Ente  nazionale  della  moda  approvato  con
decreto Ministeriale 14 gennaio 1936; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i  Ministri
per il tesoro, per le finanze e i trasporti; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ente nazionale della moda con sede in Torino, e' sciolto e  messo
in liquidazione. 
  La liquidazione sara' regolata dalle disposizioni del titolo V  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla procedura di  liquidazione
coatta amministrativa in quanto applicabili. 
  Le operazioni di liquidazione dovranno avere termine entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.