IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime; Visto U decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, concernente la cessazione dell'attivita' dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenti dei senatori; Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con tutti i Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Il comma Terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16, e' modificato come segue: "Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia restera' in funzione esclusivamente per le provincie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 28 febbraio 1947".