IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 134,
sull'inquadramento   nel   sistema   tributario  dell'avocazione  dei
profitti di regime;
  Visto  U  decreto  legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 16,
concernente la cessazione dell'attivita' dell'Alta Corte di giustizia
relativamente ai giudizi di decadenti dei senatori;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato di concerto con tutti i Ministri;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Il comma Terzo dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 25
giugno 1946, n. 16, e' modificato come segue:
  "Decorso  detto  termine,  l'Alta  Corte  di  giustizia restera' in
funzione  esclusivamente  per  le provincie di cui all'art. 6, quarto
comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134,
fino al 28 febbraio 1947".