IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668; Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. I termini previsti dall'art. 3, comma Primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono prorogati sino al 31 marzo 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1946 DE NICOLA Da GASPERI - GULLO Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1946 Atti dei Governo, registro n. 3, foglio n. 111. - FRASCA