IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto  con  il Ministro per gli affari esteri, col Ministro per il
tesoro,  col  Ministro  per la grazia e giustizia col Ministro per il
commercio con l'estero e col Ministro per le finanze;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Le  societa'  commerciali  italiane costituite ed esercenti in Cina
possono  stabilire  la  loro sede in Italia mediante l'iscrizione nel
registro  delle  imprese  presso  il Tribunale di Roma e l'iscrizione
alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.
  L'iscrizione  nel  registro  delle  imprese, fino all'attuazione di
questo,  e'  sostituita,  agli effetti indicati nel comma precedente,
dall'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale.
  Le  societa' semplici e le imprese individuali possono stabilire la
loro  sede  in Italia mediante l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria e agricoltura di Roma.