IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia col Ministro per il commercio con l'estero e col Ministro per le finanze; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1. Le societa' commerciali italiane costituite ed esercenti in Cina possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione nel registro delle imprese presso il Tribunale di Roma e l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. L'iscrizione nel registro delle imprese, fino all'attuazione di questo, e' sostituita, agli effetti indicati nel comma precedente, dall'iscrizione nei registri della cancelleria del Tribunale. Le societa' semplici e le imprese individuali possono stabilire la loro sede in Italia mediante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.